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Consiglio dei Ministri del 4 settembre 2024

4 settembre 2024

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, e degli altri ministri competenti, ha approvato in esame preliminare tre decreti legislativi di adeguamento o attuazione della normativa nazionale a quella dell'Unione Europea.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672 

Il regolamento (UE) 2018/1672 amplia le misure volte al monitoraggio del trasporto transfrontaliero al seguito di denaro contante, nonché alla condivisione e all’utilizzo delle relative informazioni. Le autorità competenti sono tenute a trasmettere alla Unità di informazione finanziaria (UIF) del rispettivo Paese, con cadenza quindicinale, le dichiarazioni relative al trasporto di valori di importo pari o superiore a 10.000 euro; le dichiarazioni riguardano il contante tradizionale e gli strumenti ulteriori, quali carte di pagamento e altri mezzi idonei a incorporare valore liquido. Alla UIF devono inoltre essere trasmesse le informazioni relative a casi di sospetto di riciclaggio o finanziamento del terrorismo riscontrati dalle autorità doganali, senza limiti di soglia, nonché a ipotesi di violazione dell’obbligo di dichiarazione emerse nel corso dei controlli.

Il testo normativo di adeguamento interviene in diversi ambiti.

- MERCATO DELL'ORO

Si modificano le definizioni di "oro da investimento", ricomprendendovi anche l'oro destinato a successiva lavorazione, e di "materiale d’oro" e si amplia il novero delle operazioni in oro che devono essere dichiarate all'UIF riducendo (da 12.500 euro a 10.000 euro) il relativo "valore soglia", precisando che rilevano anche le operazioni nelle quali non vi sia stata consegna di oro e prevedendo che l'obbligo di dichiarazione sussista anche in relazione ad operazioni dello stesso tipo eseguite nel corso del mese solare con la medesima controparte che siano singolarmente pari o superiori a 2.500 euro e comunque complessivamente pari o superiori a 10.000 euro.

Inoltre, si subordina l'esercizio, in via professionale, del commercio di oro da parte di società di capitali alla previa comunicazione all'Organismo degli agenti e mediatori (OAM), al quale si attribuisce il compito di istituire e tenere un apposito registro.

Si modifica la disciplina inerente alle sanzioni in materia di attività professionale di commercio di oro e di dichiarazioni delle operazioni in oro.

- NORMATIVA IN MATERIA VALUTARIA

Si aggiornano le definizioni di "denaro contante", "valuta", "strumenti negoziabili al portatore", "carte prepagate", "denaro contante non accompagnato".

Si prevede che per il coordinamento e lo scambio di informazioni tra autorità - che sono alla base del sistema di sorveglianza dei movimenti di denaro contante in entrata nell'Unione Europea o in uscita da essa - non sia necessario ricorrere unicamente a sistemi informatici e che le citate informazioni possano essere utilizzate anche per finalità di prevenzione del riciclaggio.

In merito all'obbligo di dichiarazione gravante su chiunque entri o esca dal territorio nazionale trasportando denaro contante (cosiddetto "denaro accompagnato") di importo pari o superiore a 10.000 euro, si prevede che l'obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete (come attualmente previsto) e se il denaro contante non è messo a disposizione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) a fini di controllo.

Si attribuisce ad ADM e GDF il potere di trattenere (per massimo 30 giorni, prorogabili, in casi particolari, fino a 90) il denaro contante, qualora taluno entri od esca dal territorio nazionale, trasportando denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, senza dichiararlo all'ADM o qualora emergano indizi che tale denaro possa essere correlato ad attività criminose.

Si statuisce che i controlli non casuali delle movimentazioni di denaro contante si basano principalmente sull'analisi dei rischi effettuata anche mediante procedimenti informatici e si prevede l'utilizzabilità per fini fiscali delle informazioni acquisite nell'ambito delle attività di accertamento e contestazione relative all'adempimento degli obblighi di dichiarazione (rispetto al denaro accompagnato) e di informativa (per il denaro non accompagnato), nonché nell'ambito delle attività di trattenimento temporaneo di denaro contante.

Si dispone che lo scambio di informazioni tra l'ADM e la GDF e le omologhe autorità competenti degli Stati UE avvenga attraverso il sistema di informazioni doganali (SID) e che, qualora emergano indizi di attività criminose correlate a denaro contante, che potrebbero arrecare pregiudizio agli interessi finanziari dell'UE, le citate informazioni vengano trasmesse dall'ADM e dalla GDF anche alla Commissione UE, all’EPPO e (dalla sola GDF) ad EUROPOL.

Si interviene in materia di estinzione per oblazione delle violazioni degli obblighi dichiarativi e informativi inerenti ai trasferimenti di denaro contante, incrementando le soglie percentuali previste per il pagamento in misura ridotta (per esempio, aumentando dal 15 al 30 per cento l'importo della somma non dichiarata che deve essere versato in caso di mancata dichiarazione di somme di denaro eccedenti i 10.000 euro, ma non i 40.000 euro) e introducendo un trattamento differenziato per i casi di omessa dichiarazione e per i casi di incompleta/inesatta dichiarazione e si inaspriscono le sanzioni amministrative pecuniarie comminate per la violazione degli obblighi dichiarativi e informativi.

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili 

Il regolamento (UE) 2022/2036 introduce disposizioni concernenti la capacità di assorbimento delle perdite da parte dei grandi gruppi bancari di importanza sistemica, intervenendo in particolare sulla disciplina del calcolo dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle banche di importanza sistemica globale.

Il decreto legislativo apporta modifiche alla disciplina sulla determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività computabili riferibile alle banche a rilevanza sistemica globale (G-SII). Il requisito minimo di fondi propri e passività computabili è determinato dalla Banca d'Italia in modo tale che gli enti creditizi abbiano risorse proprie e passività computabili sufficienti per garantire che, in caso di applicazione degli strumenti di risoluzione, le perdite possano essere assorbite e sia ricostituito un coefficiente di capitale che consenta alle stesse di continuare a rispettare le condizioni per l'autorizzazione all’esercizio delle attività bancaria.

Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali

Il testo dà attuazione all'articolo 4 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15), con il quale il Governo è stato delegato ad adottare le disposizioni necessarie a garantire l'integrale adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, e assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione.

In particolare, al fine di rafforzare alcuni aspetti della presunzione di innocenza della persona indagata o imputata nell'ambito di un procedimento penale, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 e nel rispetto dei principi di cui agli articoli 21, 24 e 27 della Costituzione, il provvedimento modifica l'articolo 114 del codice di procedura penale, prevedendo il divieto di pubblicazione del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari o fino al termine dell'udienza preliminare.

(fonte: Palazzo Chigi)

 

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