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Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024

9 agosto 2024

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, e degli altri ministri competenti, ha approvato cinque decreti legislativi di adeguamento o attuazione della normativa nazionale a quella dell'Unione Europea, due dei quali in esame preliminare.

I tre provvedimenti approvati in esame definitivo avevano ottenuto il via libero in esame preliminare nel Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2024 (clicca qui per la sintesi dei provvedimenti) e tengono conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari e, ove previsto, dalla Conferenza unificata e dal Garante per la protezione dei dati personali:

  1. Attuazione della direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali 
  2. Recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148
  3. Attuazione della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio 


In esame preliminare, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

Adeguamento alla direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (decreto legislativo – esame preliminare)

La direttiva si prefigge l'obiettivo di rendere più efficace ed incisiva la cooperazione di polizia, semplificando le procedure per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri dell'Unione Europea e dei Paesi associati all'acquis di Schengen. La nuova normativa si concentra sulle procedure di scambio informativo, richiedendo la loro riorganizzazione in base ad una serie di principi espressamente indicati tra i quali il "principio di disponibilità", in base al quale i dati rilevanti ai fini di law enforcement possono circolare "liberamente" nel territorio europeo, senza risentire dei limiti delle frontiere nazionali e delle diversità ordinamentali.

Le novità rispetto al quadro vigente sono le seguenti:

  • la definizione dei diversi termini previsti per rispondere a una richiesta di informazioni presentata da un altro Stato Schengen;
  • l'ampliamento del campo di applicazione dello scambio di informazioni su richiesta, dalle richieste di informazione concernenti reati gravi a quelle su reati passibili di una pena detentiva superiore a un anno;
  • la menzione esplicita del principio di disponibilità;
  • l'introduzione della possibilità di uno scambio di informazioni diretto tra autorità di contrasto;
  • il rafforzamento del ruolo di Europol.


Attuazione della direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio del 18 febbraio 2020 che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e della direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio del 5 aprile 2022 recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto (decreto legislativo – esame preliminare)

Il testo disciplina il regime di franchigia transfrontaliero IVA applicabile alle piccole imprese che operano in Italia ma con sede in un altro Paese dell'Unione Europea e alle piccole imprese con sede in Italia e che operano in altri Paesi UE. Il regime non è applicabile alle cessioni di mezzi di trasporto. Il regime di franchigia è applicabile ai soggetti il cui volume d'affari annuo non superi i 100.000 euro in ambito UE e il limite di volume d'affari annuo previsto dal Paese in cui si chiede l'applicazione del regime (fissato, per l'Italia in 85.000 euro).

Inoltre, si modifica il regime IVA in materia di territorialità dell'imposta negli eventi in streaming o altrimenti resi disponibili virtualmente. In particolare, in materia di "principio di territorialità", si prevede che le attività culturali, artistiche, sportive etc. trasmesse in streaming o altrimenti rese virtualmente disponibili, si considerano effettuate in Italia - e quindi assoggettate a IVA - se il committente non soggetto passivo è domiciliato o residente (senza domicilio all'estero) in Italia, in deroga al principio secondo cui si considera effettuata nel luogo in cui si svolge la manifestazione. Allo stesso modo, ove la presenza agli eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici e simili (fiere, esposizioni, etc.) sia in modalità virtuale, la prestazione di servizi si considera effettuata nel territorio italiano quando il committente soggetto passivo è ivi stabilito.

(fonte: Palazzo Chigi)

Consiglio dei Ministri , direttive europee
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