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Normativa europea

Aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree

Gli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (2014/C 99/03), che hanno sostituito le linee guida del 2005, hanno stabilito a quali condizioni il finanziamento pubblico di aeroporti e compagnie aeree possa costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, a quali condizioni, esso possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno.

Gli orientamenti del 2014, rispetto ai precedenti, hanno previsto quattro principali elementi di novità:

  • un periodo di transizione per gli aiuti al funzionamento, per consentire agli aeroporti non redditizi di adeguarsi gradualmente ai cambiamenti del mercato: nel periodo di transizione, della durata di dieci anni, il deficit iniziale di finanziamento dei piccoli aeroporti può essere coperto dagli aiuti in una percentuale che varia tra il 50 e l'80 per cento;
  • aiuti agli investimenti più mirati per garantire gli obiettivi di sostegno pubblico solo nei casi in cui è veramente necessario e quando gli effetti positivi sono chiari, come ad esempio la realizzazione di una maggiore accessibilità, lo sviluppo regionale o una minore congestione del traffico nei principali aeroporti;
  • regole semplificate per gli aiuti di start-up, per attirare le compagnie aeree a volare verso nuove destinazioni e iniziare ad utilizzare gli aeroporti nuovi e non testati;
  • regole chiare per la valutazione degli accordi tra aeroporti e compagnie aeree, per garantire che, laddove siano previsti vantaggi concessi dalle autorità pubbliche a favore delle compagnie aeree, gli stessi siano privi di aiuto e contribuiscano alla redditività degli aeroporti interessati.

Nel 2018, con la Comunicazione C/2018 456/06, la Commissione europea ha deciso di prorogare il regime di aiuti di Stato al funzionamento per aeroporti di piccole dimensioni (fino a 700.000 passeggeri/anno). Tale proroga ha consentito agli Stati membri di continuare a erogare aiuti di funzionamento a questi aeroporti.

Alla luce della crisi che ha colpito il settore dell'aviazione a causa della pandemia di COVID-19 e dell'impatto della guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, la Commissione ha adottato un'ulteriore comunicazione nel 2023, per evitare la possibile chiusura degli aeroporti regionali e il loro impatto negativo sulla connettività.

Con la Comunicazione 2023/C 244/01 la Commissione ha esteso fino al 4 aprile 2027 sia il periodo transitorio durante il quale gli Stati membri dell'Unione possono concedere aiuti per coprire i costi operativi di tali aeroporti sia il regime che consente un'intensità di aiuto più elevata agli aeroporti con una capacità fino a 700 000 passeggeri all'anno.

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