Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2026
4 agosto 2026
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione Tommaso Foti, e degli altri ministri competenti, ha approvato sei decreti legislativi - due in esame definitivo, quattro in esame preliminare - relativi all'attuazione di norme europee.
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
Approvati, in esame definitivo, due decreti legislativi in tema di intelligenza artificiale, che adeguano la normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024.
Il primo decreto reca la prima disciplina organica dell’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nelle attività di polizia, fondata sulla sorveglianza e sulla responsabilità umana: le decisioni restano dell’operatore ed è esclusa l’adozione di decisioni produttive di effetti giuridici negativi sulla sola base dell’elaborazione automatizzata.
L’identificazione biometrica in tempo reale è ammessa in casi eccezionali, per periodi limitati e previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria; è vietata la costituzione di banche dati biometriche mediante raccolta massiva e non mirata di informazioni dal web. Il provvedimento introduce inoltre nel Codice penale l’articolo 437-bis, che punisce l’omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio e la loro alterazione illecita, con pena graduata in funzione del bene giuridico esposto a pericolo, e rafforza la tutela civile del danneggiato attraverso l’accesso alla documentazione tecnica del sistema, la presunzione del nesso di causalità, un foro alternativo prossimo alla residenza del danneggiato e l’azione diretta nei confronti dell’assicurazione.
A seguito dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, della Conferenza unificata e del Garante per la protezione dei dati personali, il testo è stato modificato rispetto a quello approvato in esame preliminare. In relazione alla disciplina dei sistemi di videosorveglianza con riconoscimento facciale a posteriori, sono stati definiti i requisiti minimi della banca dati di riferimento ed esplicitati gli obblighi di cancellazione e le garanzie di non incrementabilità dei dati utilizzati per il confronto biometrico. È stata dettagliata in una previsione autonoma la posizione dell’utilizzatore professionale di sistemi ad alto rischio che ometta intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana. È stata inoltre assicurata la partecipazione degli enti territoriali, con modalità pattizie proprie, all’installazione e alla manutenzione delle componenti di intelligenza artificiale e delle tecnologie biometriche dei sistemi di videosorveglianza impiegati per il contrasto dei reati. Sono stati infine esplicitati i poteri riconosciuti al Garante per la protezione dei dati personali nell’ambito dei ruoli allo stesso attribuiti, con il suo coinvolgimento negli spazi di sperimentazione normativa e la precisazione delle modalità di trattamento dei dati operativi sensibili per le attività di ricerca e sperimentazione.
Il secondo decreto definisce l’assetto di governance nazionale in materia di intelligenza artificiale, imperniato sull’Agenzia per l’Italia digitale quale autorità di notifica e sull’Agenzia per la cybersicurezza nazionale quale autorità di vigilanza del mercato, con funzioni di vigilanza della Banca d’Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni sui sistemi ad alto rischio collegati alla fornitura di servizi finanziari e competenze del Garante per la protezione dei dati personali sui sistemi impiegati nelle attività di contrasto, di gestione delle frontiere, di giustizia e di democrazia. Il quadro sanzionatorio è graduato e proporzionato, con limiti massimi inferiori a quelli previsti dal regolamento europeo e la possibilità di misure non pecuniarie per le violazioni di scarsa offensività. Il provvedimento anticipa l’operatività degli spazi di sperimentazione normativa, con trattamento preferenziale per le piccole e medie imprese e per le imprese in fase di avvio, e disciplina l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei percorsi formativi, nelle professioni, nel lavoro, nella sanità e nella pubblica amministrazione: aggiornamento delle indicazioni nazionali e formazione stabile dei docenti, con una dotazione di 100 milioni di euro per il contrasto dei rischi connessi all’abuso delle piattaforme e delle reti sociali digitali; alfabetizzazione, riqualificazione e alta formazione del personale pubblico, in raccordo con la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e con Formez; formazione dei magistrati affidata alla Scuola Superiore della Magistratura; inserimento obbligatorio della formazione sull’intelligenza artificiale nel programma di Educazione Continua in Medicina. È infine stabilito che le decisioni concernenti la costituzione, la modifica o la risoluzione del rapporto di lavoro, compresi i provvedimenti disciplinari e i licenziamenti, non possono essere adottate unicamente sulla base di un trattamento automatizzato, con nullità del licenziamento intimato in violazione del divieto.
A seguito dei pareri favorevoli con osservazioni della Conferenza unificata, del Garante per la protezione dei dati personali e delle competenti Commissioni parlamentari, il testo è stato modificato rispetto a quello approvato in esame preliminare. È stato introdotto un articolo che prevede il coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome nelle attività disciplinate dal decreto, valorizzando le esperienze territoriali e favorendo il riuso delle migliori soluzioni sviluppate nell’ambito di programmi e progetti già in uso. Sono stati esplicitati i poteri attribuiti al Garante per la protezione dei dati personali, limitatamente ai sistemi di intelligenza artificiale impiegati nelle attività di contrasto, in materia di migrazione e asilo e nella gestione del controllo delle frontiere. È stato precisato che non rientrano tra le decisioni finali relative alla costituzione del rapporto di lavoro le attività di ricerca e selezione delle candidature, anche quando comportino la mancata ammissione alle fasi successive della selezione. Il decreto è stato inoltre aggiornato alle modifiche apportate al regolamento sull’intelligenza artificiale dal regolamento (UE) 2026/1744, con un rinvio che condiziona l’entrata in vigore delle sanzioni all’effettiva entrata in vigore dei corrispondenti obblighi e divieti.
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CARTA EUROPEA DELLA DISABILITÀ
Recepimento della direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che istituisce la Carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità (esame preliminare)
Il decreto è finalizzato ad assicurare l’esercizio del diritto alla libera circolazione delle persone con disabilità all’interno dell’Unione Europea, favorendo il reciproco riconoscimento della condizione di disabilità e l’accesso agevolato a beni, luoghi e servizi durante i soggiorni di breve durata negli altri Stati membri.
La Carta europea della disabilità sarà rilasciata gratuitamente dall’INPS e sarà disponibile in formato fisico e digitale, con caratteristiche uniformi in tutta l’Unione europea. La sua validità è correlata alla permanenza della condizione di disabilità e non può comunque superare i dieci anni. La platea dei titolari è ridefinita in coerenza con il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62; in particolare, la Carta contrassegnata dalla lettera “A”, che dà diritto all’assistenza di un accompagnatore, è rilasciata a tutti coloro che sono in possesso della certificazione di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La Carta potrà essere richiesta anche tramite l’applicazione “IO” ed è previsto lo sviluppo di un portale e di infrastrutture digitali per la consultazione delle agevolazioni da dispositivo mobile e per l’utilizzo della Carta da remoto, anche a fini di integrazione con i sistemi di commercio elettronico. Per effetto della direttiva, la Carta è riconosciuta in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, e non più soltanto in quelli che avevano aderito al progetto pilota “EU Disability Card”. La Carta consentirà ai titolari di accedere, in condizioni di parità, alle agevolazioni e ai trattamenti preferenziali previsti per servizi, trasporti, attività e strutture pubbliche e private.
Il contrassegno europeo di parcheggio sarà riconosciuto in tutti gli Stati membri e darà accesso alle condizioni di sosta e circolazione riservate alle persone con disabilità. Sarà rilasciato dai comuni, in formato fisico e digitale, secondo procedure semplificate. La sua durata è estesa da cinque a dieci anni e, per i titolari di certificazione a tempo indeterminato, è previsto il rinnovo automatico alla scadenza. La richiesta potrà essere presentata attraverso una nuova piattaforma dedicata, con rilascio a titolo gratuito; il contrassegno in formato fisico, stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e inviato al domicilio del richiedente, assume la natura di carta valori, con più elevate garanzie contro la contraffazione.
Il decreto prevede, infine, la diffusione delle informazioni in forme accessibili, iniziative di promozione e il coinvolgimento delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità.
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NORME IVA PER L'ERA DIGITALE
Attuazione dell'articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516 del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale (esame preliminare)
Il provvedimento recepisce parte del pacchetto, con una revisione del sistema dell'imposta sul valore aggiunto dell'Unione Europea volta ad adeguarlo alle esigenze dell'economia digitale, a migliorare l'efficienza della riscossione dell'imposta e a rafforzare gli strumenti di contrasto alle frodi. Le disposizioni, applicabili dal 1° gennaio 2027, hanno prevalentemente carattere chiarificatore e aggiornano le norme già introdotte in materia di commercio elettronico. In particolare, è precisata la disciplina applicabile alle vendite effettuate attraverso piattaforme, portali e mercati elettronici, nonché il calcolo della soglia di 10.000 euro prevista per determinate vendite a distanza e per alcuni servizi digitali. Il provvedimento interviene inoltre sul coordinamento tra i regimi speciali IVA e il regime speciale previsto per le piccole imprese e sulle procedure di rimborso dell'imposta.
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QUALITÀ DELL’ARIA
Attuazione della direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria (esame preliminare)
Il decreto aggiorna la disciplina nazionale in materia di qualità dell’aria e introduce valori limite più stringenti per i principali inquinanti atmosferici, per allineare progressivamente gli standard dell’Unione ai livelli guida dell’Organizzazione mondiale della sanità, con l’obiettivo di ridurre entro il 2030 l’impatto dell’inquinamento atmosferico sulla salute di oltre il 55 per cento e di conseguire, entro il 2050, un livello di inquinamento non più considerato nocivo per la salute e per gli ecosistemi. Sono rafforzati il monitoraggio, la qualità dei dati raccolti e l’impiego di strumenti di valutazione in grado di offrire una rappresentazione più completa delle condizioni dell’aria sull’intero territorio, con specifica attenzione alla riduzione dell’esposizione media della popolazione agli inquinanti più dannosi e alla protezione dei gruppi sensibili e vulnerabili. Sono introdotti nuovi strumenti di programmazione, tra cui le tabelle di marcia per il raggiungimento dei valori previsti a partire dal 2030; i piani per la qualità dell’aria dovranno essere adottati entro termini definiti e contenere le misure necessarie a conseguire il rispetto dei valori limite nel più breve tempo possibile. Sono infine rafforzati gli obblighi di informazione al pubblico, con la diffusione di dati chiari, tempestivi e comprensibili sulla qualità dell’aria, sui superamenti dei limiti, sui rischi per la salute e sui comportamenti utili a ridurre l’esposizione.
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RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
Attuazione della direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio (esame preliminare)
Il decreto aggiorna integralmente la disciplina contenuta nel Codice del consumo, adeguandola ai prodotti dell’era digitale, ai nuovi modelli imprenditoriali e alle catene di approvvigionamento globali. La responsabilità per i prodotti difettosi è estesa anche al software, ai file per la fabbricazione digitale e ai servizi digitali integrati o interconnessi con il prodotto. Sono inoltre individuati ulteriori operatori economici responsabili, tra cui gli importatori, i rappresentanti autorizzati, i fornitori di servizi di logistica, le piattaforme online e chi modifica in modo sostanziale un prodotto.
Il decreto rafforza la tutela del danneggiato, prevedendo la possibilità di ottenere dal giudice l’esibizione degli elementi di prova e introducendo specifiche presunzioni nei casi in cui la complessità tecnica renda particolarmente difficile dimostrare il difetto o il rapporto tra il difetto e il danno. È stabilita la nullità di ogni patto che preventivamente escluda o limiti la responsabilità nei confronti del danneggiato. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni e si estingue comunque decorsi dieci anni dall’immissione del prodotto sul mercato, termine elevato a venticinque anni nei casi di lesioni personali che si manifestano dopo un lungo periodo di latenza. Restano esclusi dall’ambito di applicazione i danni derivanti da incidenti nucleari. Le nuove disposizioni si applicano ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026.
(fonte: Palazzo Chigi)
